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Al giorno d’oggi quando ci troviamo di fronte all’acquisto di un veicolo abbiamo a nostra disposizione moltissima scelta, sia in termini di modelli che di come reperirli sul mercato.

Sono diversi i motivi per cui possiamo scegliere di ricorrere alla compravendita tra privati: conosciamo qualche amico o parente che sta vendendo un veicolo che ha suscitato il nostro interesse, siamo alla ricerca di una macchina semplice ed economica che non troviamo dai concessionari, preferiamo affidarci ad un conoscente piuttosto che ad un rivenditore.

In questi casi, vista l’entità dell’acquisto, conviene non essere precipitosi o impreparati, ma sapere preventivamente come comportarsi e a cosa si sta andando incontro, memori del detto fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio.

La documentazione necessaria

I documenti indispensabili al fine della vendita sono: il certificato di proprietà, l’atto di vendita, la carta di circolazione, i documenti d’identità e i moduli TT2119 e NP3C, scaricabili direttamente dal sito ACI.

Il venditore del veicolo può scegliere se occuparsi da solo di tutte le pratiche o se affidarsi ad un ente preposto.

Rivolgendosi ad un’agenzia specializzata in pratiche automobilistiche non si dovrà pensare a nessun aspetto burocratico, tutto verrà svolto dall’agenzia.

Se si decide di procedere in autonomia, il venditore dovrà provvedere innanzitutto a stilare l’atto di vendita: da redigere presso l’ACI o tramite una scrittura privata, quest’atto sarà da firmare congiuntamente dinanzi a un notaio, presso il Comune, l’ACI o la Motorizzazione Civile, successivamente si dovrà procedere con il passaggio di proprietà presso il P.R.A. o altri enti preposti.

Come funziona la garanzia nella compravendita tra privati

Nel caso della compravendita tra privati non si applicano le normative del Codice di Consumo, bensì vale l’articolo 1490 del Codice Civile: garanzie per i vizi della cosa venduta.

Quest’articolo cita: il venditore deve garantire che ciò che sta vendendo non presenta danni che ne minano o diminuiscono l’utilizzo.

L’acquirente deve però comunicare tali vizi al venditore entro otto giorni per far valere i suoi diritti.

Può sembrare tutto molto aleatorio e difficilmente dimostrabile, degli esempi concreti e lampanti possono essere la manomissione del contachilometri o dei cavi del cruscotto collegati alle spie, che segnalano dei malfunzionamenti dell’auto.

È molto importante non cadere nella trappola del “visto e piaciuto”: spesso il venditore sceglie questa formula contrattuale, così facendo l’acquirente rinuncia espressamente a qualsiasi tipo di garanzia.

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Questo però decade se l’acquirente è in grado dimostrare la malafede del venditore, in base all’articolo 1229 del Codice Civile.

Nella compravendita tra privati non è previsto alcun diritto di recesso, in compenso però se l’acquirente riesce a dimostrare danni ingenti al bene acquistato, può richiedere il rimborso di quanto pagato o le riparazioni a carico del venditore.

Oggigiorno questo metodo non è tra le formule più sicure né per il venditore né per l’acquirente, quindi da ambo le parti conviene assoluta sincerità, per non incorrere in spiacevoli inconvenienti.

Garanzia auto usate tra privati: consigli per il venditore e l’acquirente

Il momento in cui è più facile subire truffe è sempre l’atto del pagamento.

L’assegno circolare e il bonifico sono i metodi più sicuri.

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Scegliere il bonifico bancario come metodo di pagamento è vantaggioso per entrambe le parti, è sicuro poiché è sempre tracciabile, così sarà più sereno l’acquirente, allo stesso modo per il venditore, che sarà certo di ricevere la cifra pattuita sul proprio conto.

Al venditore è consigliato far controllare il veicolo prima di venderlo, fare foto dettagliate e non omettere difetti o avarie al momento della vendita.

È importante per l’acquirente testare la vettura, controllarla meticolosamente e farla visionare da un meccanico di fiducia.